Ho chiesto di ammettere alla discussione come osservazioni al PGT questi due argomenti con la nostra proposta:
- contrasto della speculazione edilizia ed a garanzia dei lottizzanti
- contrasto alla penetrazione delle mafie
Il
primo ha lo scopo di limitare, senza però costituire alcun
impedimento, la possibilità che piani attuativi di iniziativa
privata vengano snaturati in corso di esecuzione. Succede infatti
talvolta che lottizzazioni partite con una certa tipologia di
destinazione d'uso (ad esempio come area produttiva e come tale
prevede determinati parametri per volumi, parcheggi e verde) veda
avanzare al comune la richiesta del lottizzante, magari a lavori già
cominciati, di variare la destinazione d'uso (ad esempio da
produttivo a commerciale, che prevede in teoria minori volumi e
maggiori necessità di parcheggio) con un progetto planimetrico invariato e nella sostanza non adeguato. Il risultato di questo è che: chi costruisce
guadagna di più vendendo maggiori volumi, il comune incassa la
monetizzazione delle opere non realizzate e ne dispone per altre
opere - e fin qui si potrebbe essere tutti contenti - peccato che la
qualità della lottizzazione scada e di conseguenza la qualità
urbanistica della città.
Il
secondo, data la necessità di contrastare la penetrazione delle
mafie nel tessuto economico, propone: di acquisire (come onere del
Comune e non dell'impresa) l'informativa antimafia come
requisito per tutte le imprese che intendono lavorare per il Comune,
di introdurre nei bandi per la realizzazione delle opere pubbliche
l'obbligo di controllo dei sub-contratti stipulati in
applicazione di quanto è già previsto dal Codice dei Contratti (“E’
fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”).
Il testo integrale delle proposte presentate
Osservazione
n. 2
al
piano delle regole, elaborato: PdS_PdR normativa_rev01, Art.
PdR 20 MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO (MDU)
Oggetto:
contrasto
della speculazione edilizia ed a garanzia dei lottizzanti
Premesso
che
-
è attuale la necessità di attuare tutti gli interventi possibili
affinche si contrasti la speculazione edilizia
-
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del
territorio
con l’Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi
sostitutivi) al comma 1 stabilisce che
I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT,
sono adottati dal Consiglio comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa
privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al
comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta
giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali
deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le
integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie
per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo
caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente
e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa,
ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase
istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione
da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione
in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di
adozione dei piani attuativi e loro varianti.
e con l’Art. 52. (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)
al comma 1 stabilisce che
I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche
comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la
qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani
attuativi in corso di esecuzione.
con l’Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi
sostitutivi) al comma 1 stabilisce che
I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT,
sono adottati dal Consiglio comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa
privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al
comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta
giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali
deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le
integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie
per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo
caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente
e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa,
ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase
istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione
da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione
in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di
adozione dei piani attuativi e loro varianti.
e con l’Art. 52. (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)
al comma 1 stabilisce che
I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche
comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la
qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani
attuativi in corso di esecuzione.
Considerato
che
la
presente proposta:
- ha la finalità di limitare, senza però costituire alcun impedimento, la possibilità che piani attuativi di iniziativa privata vengano snaturati in corso di esecuzione;
- ha altresì il beneficio di garantire a ciascun lottizzante partecipante alla convenzione, tramite il controllo della procedura di variante del piano attuativo, che un singolo lottizzante non si possa attribuire le capacità di monetizzazione ammissibili del piano senza ricorrere alla procedura di variante
- ha la finalità di limitare, senza però costituire alcun impedimento, la possibilità che piani attuativi di iniziativa privata vengano snaturati in corso di esecuzione;
- ha altresì il beneficio di garantire a ciascun lottizzante partecipante alla convenzione, tramite il controllo della procedura di variante del piano attuativo, che un singolo lottizzante non si possa attribuire le capacità di monetizzazione ammissibili del piano senza ricorrere alla procedura di variante
Osserva
che
la
finalità indicata nelle considerazioni è perseguibile con un
intervento aggiuntivo al testo del piano delle regole di
una norma di Disciplina Urbanistica Comunale che fissi al 5% dei
volumi previsti per singolo lottizzante il limite entro il quale il
mutamento di destinazione d’uso con e senza opere edilizie, che
richieda il reperimento di maggiori standard urbanistici, non
costituisca variante al piano attuativo di iniziativa privata in
corso di esecuzione.
Osservazione
n. 3
al
piano delle regole, elaborato: PdS_PdR normativa_rev01
Oggetto:
contrasto alla penetrazione delle mafie
Premesso
che
è
attuale la necessità di attuare tutti gli interventi possibili
affinche si contrasti la penetrazione delle mafie nel tessuto
economico
Considerato
che
La
presente osservazione ha la finalità di essere di contrasto
all'infiltrazione della 'ndrangheta, si affianca a norme in corso
attuazione, come ad esempio la tracciatura delle operazioni di
trasferimento di denaro e la normativa antimafia sugli appalti
pubblici, anticipa a livello locale proposte già avanzate in varie
sedi da soggetti diversi ma non ancora adottate o richiede
l'applicazione di norme già presenti nel Codice dei Contratti
Pubblici ma disattese, si articola in due punti scindibili.
Osserva
che
La
finalità indicata nelle considerazioni è perseguibile con due
interventi aggiuntivi al testo del piano delle regole:
A.
Acquisire, come onere del Comune e non dell'impresa, l'informativa
antimafia come requisito per tutte le imprese che fanno richiesta di
inserimento nell’elenco da consultare nel caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture in economia mediante procedura di cottimo
fiduciario.
B.
Introdurre nei bandi per la realizzazione delle opere pubbliche
l'obbligo di controllo dell'applicazione di quanto previsto dal
Codice dei Contratti, che dice: “E’ fatto
obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il
nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati”. L'informazione così
acquisita è poi utilizzabile per effettuare controlli sui cantieri,
sulle forniture in generale e sui soggetti sub-contraenti mediante
l'acquisizione dell'informativa antimafia. Costituisce comunque una
base informativa significativa per attività di contrasto alla
penetrazione delle mafie.

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